Lucia Coppola - attività politica e istituzionale | ||||||||
Legislatura provinciale
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Comune di Trento
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Dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 bis. Dopo l'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti: "Art. 48 bis Per consentire la fruizione dell'ambiente naturale da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di persone penalizzate da difficoltà o disabilità motorie e sensoriali permanenti e per incentivare nuove forme di turismo sociale, la Provincia può assegnare ad alcune valli il riconoscimento della denominazione di "Valle senza barriere". Nella "Valle senza barriere" sono realizzate adeguate strutture per l'accoglienza ed idonei percorsi per la frequentazione e la conoscenza del territorio, con l'eliminazione delle barriere che impediscono il movimento e l'acquisizione di informazioni e l'installazione di ausili tecnici e tecnologici. Art. 48 ter 1. Per favorire la frequentazione dell'ambiente naturale in modalità e con mezzi alternativi all'auto privata, la Provincia può assegnare ad alcune valli il riconoscimento della denominazione di "Valle senza auto". 2. Nella "Valle senza auto" è vietato il traffico veicolare ai mezzi privati, fatte salve le deroghe definite nell'ambito della deliberazione di cui all'articolo 48 quinquies, comma 1, e sono realizzate adeguate iniziative, compresi piani per la mobilità sostenibile, per favorire la mobilità ciclopedonale ed a basso impatto ambientale e con mezzi non motorizzati. Sono altresì possibili forme integrate di mobilità con impianti di trasporto a fune e con veicoli per il trasporto collettivo, nonché con mezzi con il traino animale. Art. 48 quater Per favorire la tutela ambientale assoluta di aree di particolare pregio e valore ecosistemico, per consentire un profondo rapporto uomo-natura, per agevolare l'evoluzione esclusivamente naturalistica di alcune limitate aree del territorio provinciale e per incentivare la frequentazione delle aree protette in modo responsabile e a basso impatto ambientale, la Provincia può assegnare ad alcune valli o a parti di esse il riconoscimento della denominazione di "Valle del silenzio". Nella "Valle del silenzio" sono vietate tutte le attività antropiche, ad esclusione dell'escursionismo lungo i sentieri segnalati e dell'intervento di personale o mezzi di soccorso, di protezione civile e di ricerca scientifica. Art. 48 quinquies Con delibera della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le caratteristiche minime e le modalità per la concessione e per la revoca del riconoscimento della denominazione di "Valle senza auto", "Valle senza barriere" e Valle del silenzio". Le aree cui viene concesso il riconoscimento di cui al comma 1 sono individuate e delimitate territorialmente nell'ambito degli strumenti di gestione dei parchi e delle aree protette e dei piani territoriali delle comunità di riferimento. La promozione delle valli cui viene concesso il riconoscimento di cui al comma 1 compete agli enti di gestione dei parchi e delle aree protette, dalla Trentino Marketing, alle APT, ai Consorzi di Pro Loco, ai comuni e alle comunità territorialmente competenti." Alla copertura delle nuove spese derivanti dall'emendamento si provvede con un aumento di importo pari a euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) con riduzione di pari importo e per il medesimo esercizio finanziario della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (fondi di riserva) .
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LUCIA COPPOLA |
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