Trento, 21 agosto 2007 
              DISEGNO DI LEGGE n. 260 
            ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI 
            Relazione 
            Il tema del coinvolgimento e della partecipazione dei  giovani alla vita attiva di una comunità ed in particolare alle attività delle  sue istituzioni è sicuramente in primo piano ed all’ordine del giorno  dell’agenda politica, sia a livello nazionale che locale. Indubbiamente non ci  potrà essere un futuro di qualità per la nostra democrazia se non sapremo  individuare forme, modi e tempi per “introdurre” i giovani in questo mondo,  sempre più arroccato su se stesso e su persone che spesso fanno della politica  una questione professionale lungo tutto l’arco della loro vita lavorativa.  Occorre invece, a giudizio del proponente, tornare a vivere la politica come  diritto-dovere di ogni cittadino per il bene della collettività, educando alla  cittadinanza attiva ed alla solidarietà, sociale e intergenerazionale. Ed offrendo  a ciascuno gli strumenti e le occasioni per partecipare e per portare il  proprio contributo al dibattito. 
            In una sorta di “gerontocrazia” come quella che vige nel  nostro Paese – basti guardare all’età delle massime cariche dello Stato  rispetto all’età media dei leader di altri Paesi, europei e non – occorre  pertanto individuare strumenti nuovi per far fronte ad una vera e propria  emergenza, poiché intere generazioni rischiano di “saltare il giro” e di  perdere l’occasione per essere protagoniste sulla scena politica.  
            Le proposte ovviamente non mancano. Alcuni individuano la  soluzione nelle quote cosiddette “bianche”, richiamandosi alle quote “rosa”  proposte per il maggior coinvolgimento del genere femminile. Premesso che la  parità di genere non può essere banalmente confusa con un maggior  coinvolgimento dei giovani, ciò comunque non è previsto da norme statali e  creerebbe il precedente per innumerevoli rivendicazioni (perché no le “quote  anziani o pensionati”, o le “quote disabili”, o le quote “dipendenti pubblici”,  e via elencando). Le forze politiche dovrebbero farsi un bell’esame di  coscienza ed impegnarsi maggiormente per un vero coinvolgimento delle donne e  per una reale volontà di ricambio della classe politica, favorendo di  conseguenza la partecipazione e la crescita dei giovani anche in politica. Ma  finché non si sarà arrivati a questo punto tutte le iniziative che potranno  essere messe in campo torneranno certamente utili allo scopo. 
            Va inoltre ricordato che il Consiglio provinciale di Trento  svolge da diversi anni – meritoriamente e con grande qualità – un lavoro di  avvicinamento dei giovani alla massima istituzione democratica della nostra  Autonomia. Decine di classi e centinaia di giovani, accompagnati dai loro  insegnanti, hanno potuto in questi anni entrare in contatto con il mondo poco  conosciuto della politica e delle istituzioni locali e questo concorrerà  sicuramente a formare cittadini più consapevoli dell’importanza della nostra  Autonomia e della partecipazione attiva alla sua gestione, anche attraverso le  forze politiche e le istituzioni. 
            Si tratta ora di fare un passo in più e la recente  istituzione del Consiglio regionale dei giovani studenti della Liguria ha  fornito l’occasione per valutare l’opportunità di una simile iniziativa anche a  livello trentino. 
            Ne è nato il presente disegno di legge, il quale detta le  modalità per l’istituzione, all’interno del Consiglio provinciale di Trento, di  un analogo organismo composto però da 35 giovani studenti appartenenti ai vari  livelli della scuola secondaria superiore e della formazione professionale del  Trentino. Il tetto della partecipazione all’attività scolastica da un lato pone  dei limiti al coinvolgimento di tutti i giovani anche di età superiore ai 18-19  anni – i quali però essendo maggiorenni hanno già per legge i diritto  all’elettorato attivo e passivo e dunque maggiori occasioni per entrare in  contatto con la politica – ma dall’altro offre innegabili condizioni di favore  per quanto riguarda le modalità di elezione dei 35 consiglieri, oltre ad una  “base elettorale” largamente rappresentativa della popolazione trentina di età  tra i 14 ed i 18 anni; consente infine l’occasione di utilizzare l’appuntamento  elettorale come “esercizio” di educazione civica, da accompagnare e da far  seguire con appositi momenti formativi, in classe ed all’interno delle  istituzioni autonomistiche. 
            Un “parlamentino” come quello proposto nel presente disegno  di legge offrirebbe l’occasione ai giovani eletti per entrare in pieno nelle  dinamiche delle istituzioni, per consentire ai giovani di dire la loro sulle  leggi in fase di formazione che li riguardano più direttamente. Ed il nuovo  consiglio potrebbe poi confrontarsi con analoghe esperienze attivate in altre  regioni, italiane e di altri Paesi, in particolare all’interno dell’Unione  europea, che rappresenta per tutti i nostri giovani un primario contesto di  riferimento. 
            Per ovvi motivi il nuovo Consiglio non sarebbe dotato ne’ di  grandi competenze – semmai quelle di maggiori interesse per i giovani – ne’ di  dotazioni economiche o strutturali, potendo contare sull’inquadramento  all’interno del Consiglio provinciale. Si prevede infatti una forte azione di  controllo sul suo funzionamento da parte dell’ufficio di Presidenza.  
            Illustrazione degli articoli 
            L’articolo 1 detta le finalità della legge, che sono  ravvisabili nella volontà di riconoscere la cittadinanza attiva dei giovani  studenti quale elemento fondamentale della società democratica per favorire la  loro partecipazione alla vita pubblica e sociale e di operare per creare forme  di partecipazione e rappresentanza degli studenti alla vita istituzionale del  Trentino. 
            Con l’articolo 2 si prevede l’istituzione del Consiglio  provinciale dei giovani del Trentino, “quale organismo di consultazione e  rappresentanza unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei  giovani” e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di interesse in  ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia  che possa interessare direttamente il mondo giovanile. 
            L’articolo 3 detta le norme per la composizione del  Consiglio dei giovani, individuandone il numero in 35 e fissando la durata  della legislatura in 5 anni.  
            Un regolamento, previsto all’articolo 4 ed adottato dal  Consiglio provinciale fisserà le modalità di funzionamento. 
            L’articolo 5 detta la norma per l’insediamento del  Consiglio, mentre all’articolo 6 vengono individuate alcune condizioni per il  funzionamento, tra le quali l’istituzione di tre commissioni su temi di  interesse giovanile. Sono inoltre individuate le condizioni nelle quali il  presidente “senior” del Consiglio possa chiedere il coinvolgimento del  Consiglio dei giovani. 
            L’articolo 6 precisa le modalità di funzionamento del  consiglio provinciale dei giovani. 
            L’articolo 7 introduce la relazione annuale al Consiglio  provinciale, un’occasione unica per far ascoltare ai 35 consiglieri “senior” ed  alla giunta provinciale le valutazioni dei giovani trentini. 
            Nell’articolo 8 si afferma che “i lavori e l'attività del  Consiglio provinciale dei giovani sono pubblicate su apposite pagine del sito  internet e sulle riviste del Consiglio provinciale di Trento e che gli studenti  eletti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione  alle sedute”. 
            Chiudono il disegno di legge le disposizioni transitorie e  finanziarie: con le prime si fissa in 60 giorni dall’entrata in vigore della  legge il termine entro il quale l'Ufficio di presidenza individua il sistema di  rappresentanza e le modalità di elezione del consiglio ed organizza le  consultazioni elettorali; afferma inoltre che le strutture di supporto  dell’attività del consiglio dei giovani saranno individuate entro lo stesso  termine. Infine che le spese del nuovo consiglio dei giovani dovranno rientrare  nel bilancio complessivo del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. 
          Cons. prov. dott. Roberto Bombarda  | 
           
            Disegno di legge 
            Art. 1 
            Finalità 
            1. La Provincia autonoma di Trento riconosce la cittadinanza  attiva dei giovani studenti quale elemento fondamentale della società  democratica per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale. 
                          2. La Provincia opera per creare forme di partecipazione e  rappresentanza degli studenti alla vita istituzionale del Trentino. 
            Art. 2 
            Istituzione del consiglio provinciale dei giovani 
            1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1  è istituito, presso il Consiglio provinciale, il consiglio provinciale dei  giovani del Trentino, quale organismo di consultazione e rappresentanza  provinciale unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei  giovani e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di interesse dei  giovani in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni  altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile. 
             2. Il consiglio provinciale dei giovani comunica all'Ufficio  di presidenza del Consiglio provinciale le iniziative che ritiene utili per la  tutela dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti. 
                          3. Il consiglio provinciale dei giovani può richiedere  all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di promuovere gemellaggi  con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani regionali, nazionali ed  internazionali, nonché di stipulare con essi accordi e convenzioni per la  realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle  iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nell'Unione europea. 
            Art. 3 
            Composizione 
            1. Il consiglio provinciale dei giovani è composto di  trentacinque studenti di età non inferiore ai quattordici anni, eletti  democraticamente in rappresentanza della popolazione studentesca degli  istituti, delle scuole del secondo ciclo di istruzione e dei centri di  formazione professionale presenti sul territorio provinciale. 
             2. Il consiglio provinciale dei giovani dura in carica  cinque anni. 
                          3. Gli studenti eletti entrano nell'esercizio delle loro  funzioni all'atto di insediamento del consiglio provinciale dei giovani e  rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. 
                          4. Lo studente eletto che non sia più iscritto a istituti o  scuole del secondo ciclo di istruzione o centri di formazione professionale  presenti sul territorio provinciale cessa dall'esercizio della funzione di  rappresentanza. 
                          5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del  consiglio provinciale dei giovani comporta la decadenza. 
                          6. Nell'ipotesi in cui lo studente eletto cessi o decada dal  proprio mandato per una qualsiasi causa, viene sostituito dal primo studente  della stessa lista non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. 
                          7. L'elezione del consiglio provinciale dei giovani si  svolge entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio provinciale. 
                          8. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale  disciplina le modalità di elezione del consiglio provinciale dei giovani del  Trentino. 
                          9. Le liste, a pena di esclusione, garantiscono che i generi  maschile e femminile siano parimenti rappresentati. 
            Art. 4 
            Regolamento sul funzionamento 
            1. Il consiglio provinciale dei giovani approva un  regolamento per il suo funzionamento. 
            Art. 5 
            Prima seduta e presidenza provvisoria 
            1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di  presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata  allo studente eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di  parità allo studente eletto più anziano. Lo studente eletto più giovane svolge  le funzioni di segretario. 
            Art. 6 
            Funzionamento 
            1. Il consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno presso  la sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. 
            2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani sono  istituite tre commissioni permanenti per l'esame di tutte le questioni, con  competenza nelle seguenti materie: 
              a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali  per i giovani, pari opportunità; 
              b) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute; 
              c) sport, cultura ed attività per il tempo libero. 
            3. Ogni studente non può far parte di più di due  commissioni. Ciascuna commissione si riunisce, di regola, non più di sei volte  nel corso dell'anno. 
            4. All'atto dell'assegnazione di un nuovo disegno di legge  alla commissione consiliare competente, il Presidente del Consiglio  provinciale valuta l'opportunità di trasmetterne copia anche al presidente del  consiglio provinciale dei giovani, per ottenere un parere dall'apposita commissione  consiliare o dal consiglio provinciale dei giovani. 
            5. Il Presidente del Consiglio provinciale, sentito  l'Ufficio di presidenza, può richiedere al presidente del consiglio provinciale  dei giovani l'espressione di un parere su ogni altro argomento che ritiene di  interesse per i giovani. 
                          6. Le determinazioni assunte dal consiglio provinciale dei  giovani sono trasmesse al Presidente del Consiglio provinciale che ne dà  comunicazione ai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia. 
            Art. 7 
            Relazione annuale al Consiglio provinciale 
            1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani  predispone ed illustra annualmente al Consiglio provinciale una relazione  sull'attività svolta e sulle iniziative proposte. 
            Art. 8 
            Dotazioni strumentali e rimborso delle spese 
            1. I lavori e l'attività del consiglio provinciale dei  giovani sono pubblicati su apposite pagine del sito internet e sulle riviste  del Consiglio provinciale di Trento. 
                          2. Gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese  sostenute per la partecipazione alle sedute. 
            Art. 9 
            Disposizioni finali e transitorie 
            1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di  questa legge l'Ufficio di presidenza individua il sistema di rappresentanza e  le modalità di elezione del consiglio provinciale dei giovani ed organizza le  consultazioni elettorali. 
                          2. Le strutture di supporto all'attività del consiglio  provinciale dei giovani sono individuate dall'Ufficio di presidenza del  Consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di  questa legge. 
            Art. 10 
            Disposizione finanziaria 
          1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli  oneri derivanti da questa legge provvede il Consiglio provinciale con il  proprio bilancio.  |