Trento, 22 dicembre 2009 
            DISEGNO DI LEGGE 
            "Esercizio delle medicine complementari  
            da parte dei medici e  odontoiatri,  
            dei medici veterinari e dei farmacisti” 
             
            RELAZIONE 
  Le medicine complementari, in passato denominate alternative  o non convenzionali, rappresentano pensieri medici anche molto antichi, da  sempre utilizzati nelle diverse tradizioni popolari. Nel recente passato esse  si sono evolute a fianco della medicina moderna, altrimenti definita classica o  accademica o convenzionale. Ancorché la medicina accademica costituisca il  pensiero medico istituzionale e come tale venga adottato dal SSN, le medicine  complementari sono sempre più utilizzate dai cittadini i quali ricercano per la  cura della propria salute soluzioni terapeutiche più ampie rispetto a quelle  offerte dalla sola medicina accademica. Molti medici esperti nelle medicine  complementari si sono adoperati, particolarmente negli ultimi venti anni, per  promuovere l’integrazione di tali discipline con la medicina accademica,  cosicché il modello terapeutico della medicina integrata è al giorno d’oggi  sempre più proposto non solo dai cultori della materia, ma anche da un numero  crescente di organizzazioni della salute e di Servizi sanitari sia in Europa che  nei paesi extraeuropei. Il fenomeno dello sviluppo e della diffusione delle  medicine complementari è un fatto acquisito a livello di tutto il mondo, in  oriente come in occidente. Il riconoscimento e la tutela del patrimonio  culturale delle medicine complementari ha interessato le principali Istituzioni  a cominciare dalla OMS. In Europa, nella risoluzione n° 400 del maggio 1997 il  Parlamento europeo ha evidenziato: “la necessità di garantire ai cittadini la  più ampia libertà possibile di scelta terapeutica, assicurando loro anche il  più elevato livello di sicurezza e l’informazione più corretta sull’innocuità,  la qualità, l’efficacia di tali medicinali” e ha invitato gli Stati membri  della UE a “dare informazioni su queste medicine suggerendo che la preparazione  dei laureati in medicina e chirurgia comprenda anche una iniziazione a talune  discipline non convenzionali”. In tal senso si è espresso anche il Consiglio  d’Europa, il quale, nella risoluzione 1206 del novembre 1999, pur riconoscendo  la preminenza della medicina convenzionale, ha affermato la necessità di un  riconoscimento delle principali medicine complementari da parte degli stati  membri allo scopo di inserirli a pieno titolo nei diversi SSN. A tale scopo il  Consiglio ha invitato i singoli stati membri a regolarizzare lo status di  queste medicine con provvedimenti legislativi appropriati. Nonostante la  vacanza delle normative auspicate, il processo dell’integrazione dei pensieri  delle medicine complementari con la medicina classica o convenzionale è oramai  ad uno stadio piuttosto avanzato e sono sempre di più gli esempi di servizi  sanitari europei ed extraeuropei che riconoscono l’utilità di tali medicine e  le accolgono nel loro sistema sanitario. In Europa alcune nazioni, come la Francia e il Belgio, hanno  emanato leggi che regolamentano tale settore della medicina e prima ancora di  essi, fin dal 1976, una regolamentazione del parlamento è stata fatta in  Germania. In tutti i casi il principio portante di tali iniziative legislative  è il concetto dell’esistenza di diversi indirizzi terapeutici in medicina e  l’affermazione che nessun approccio scientifico, per quanto maggioritario, ha  il diritto di discriminarne altri. Nel contempo, sono oramai numerosissimi gli  esempi di ordinamenti universitari che si sono adoperati per offrire programmi  didattici sia informativi che formativi su tali medicine. Per citare un solo  esempio qualificante, possiamo ricordare che un numero sempre crescente di  università americane ha inserito tali medicine nella formazione medica e in  questo contesto si è creato il Consortium of Academic Health Centers for  integrative medicine” che include circa 30 università degli Stati Uniti.  L’obiettivo del Consorzio è quello di “contribuire a trasformare la medicina e  l’assistenza sanitaria con studi scientifici rigorosi, nuovi modelli per  l’assistenza e programmi di formazione innovativi che riguardino la  biomedicina, la complessità dell’organismo umano e il più ampio ventaglio delle  risorse terapeutiche”. Il documento sottolinea come la scelta di oggi, quella  cioè di promuovere l’integrazione tra i diversi aspetti della medicina, pone le  basi di quella che sarà, semplicemente, la medicina del futuro. Anche in Italia  le medicine complementari sono sempre più utilizzate e studiate nonostante esse  si siano sviluppate in un contesto di conflittualità con la medicina  accademica, che ha determinato a volte tolleranza e altre volte una determinata  emarginazione. Da un punto di vista legislativo la mancanza di iniziative  finalizzate al riconoscimento delle medicine complementari, come auspicato a  livello europeo, ha relegato i medici praticanti tali terapie ad operare in una  condizione di semiclandestinità. Nell’anno 2002, la Federazione Nazionale  degli Ordini dei Medici ha riconosciuto la pratica delle medicine complementari  come “atto medico”. Questa iniziativa ha finalmente permesso di affermare che  le medicine complementari debbono essere praticate soltanto da laureati in  medicina e chirurgia, medicina veterinaria e odontoiatria e ha delegato il  medico e l’odontoiatra ad operare la scelta terapeutica più appropriata per  ciascun paziente, secondo scienza e coscienza.  
  Il fenomeno dell’utilizzo delle medicine complementari riguarda in Italia una  cifra considerevole di cittadini. Secondo recenti indagini ISTAT si avvalgono  delle medicine complementari più del 22% dei cittadini italiani. La medicina  più utilizzata è la medicina omeopatica. Infatti, secondo una recente indagine  DOXA presentata nell’anno 2004, si stima che ad utilizzare i medicinali omeopatici  sia il 23,1% della popolazione e cioè 14 milioni di cittadini. Tale numero  rappresenta un incremento eccezionale rispetto ad una precedente indagine  effettuata nell’anno 1999 che stimava in 6 milioni i cittadini utenti di tale  medicina. I medici che nell’esercizio della loro professione utilizzano anche  le medicine complementari sono molte migliaia (si stima molto più di diecimila)  e la domanda di formazione in tali discipline è in continuo aumento,  soprattutto da parte dei medici e dei pediatri di famiglia del SSN. A fronte  del continuo aumento della spesa sanitaria dovuto particolarmente  all’incremento dei cittadini affetti da malattie croniche (in Italia sono 17  milioni i cittadini affetti da malattie croniche) gli studi di farmacoeconomia  disponibili evidenziano che i medici che utilizzano anche le medicine  complementari consentono, oltre ad un migliore livello di salute dei cittadini,  un concreto risparmio della spesa sanitaria nonché una riduzione del consumo di  farmaci di uso cronico. 
  In ambito più strettamente provinciale va evidenziato che la  Giunta provinciale, attuando l'ordine del giorno approvato dal Consiglio in  data 21 luglio 2005 (odg n. 26) ha predisposto uno studio sul fenomeno inerente  la diffusione e la fruizione delle medicine non convenzionali nell'ambito della  Provincia di Trento. I risultati di tale ricerca sono significativi e  confermano la diffusione del ricorso alle terapie non convenzionali con due  dati assai significativi: oltre un terzo delle persone che hanno fatto uso di  terapie non convenzionali lo ha fatto su suggerimento del proprio medico  curante. Seconda evidenza significativa: chi ricorre alle medicine non  convenzionali è generalmente piuttosto attrezzato sul piano culturale (un  quarto degli utenti è laureato). 
  Più in dettaglio, il 35,2% delle persone intervistate per la  predisposizione dello studio, ritiene utile l'agopuntura, il 38,9 l'omeopatia,  il 35,5 la fitoterapia, il 39,5 i trattamenti manuali per l'apparato  osteoarticolare. Tra coloro che hanno personalmente fatto ricorso a trattamenti  non convenzionali negli ultimi tre anni, fra l'85% e il 95% a seconda della  tipologia, ritiene di averne avuto benefico.   E' significativo infine osservare che negli ultimi dodici mesi presi in  esame dallo studio citato, oltre il 17% dei pazienti si è curato solo con  prodotti omeopatici o fitoterapici, il 32% si è curato prevalentemente con i  medesimi prodotti, ricorrendo però anche alla medicina tradizionale. Solo il  7,6% dei pazienti dichiara di non aver mai fatto ricorso a prodotti omeopatici  o fitoterapici negli ultimi 12 mesi presi in considerazione. 
  Sotto il profilo dell'impatto economico va infine aggiunto  che nel 2005 il valore dei prodotti di medicina non convenzionale venduti nelle  farmacie provinciali supera 1,7 milioni di euro (quasi raddoppiato rispetto al 2000, a cui si aggiunge  oltre un milione di euro, sempre nel 2005, di prodotti del gruppo “fitoterapia  ed erboristeria”. In termini percentuali, per i prodotti del gruppo “omeopatia  e medicina naturale” l'incremento del fatturato dal 2000 al 2005 supera il 60%,  mentre per i prodotti del gruppo erboristeria e fitoterapia l'incremento è  stato del 44,5%. 
  Osservando quanto stanno facendo altre regioni italiane,  particolarmente significativa è l'esperienza della regione Toscana. 
  Nella Regione Toscana l’utilizzo delle medicine  complementari è considerevole e superiore alla media nazionale. Iniziative tese  a favorire lo sviluppo di tali medicine e alla valutazione della loro efficacia  sono state previste già nel PSR 1999-2001. L’erogazione di servizi pubblici di  medicina complementare è attiva fin dal 1996, anno in cui è stato istituito il  servizio di Medicina tradizionale cinese. Dall’anno 2002 sono stati  riconosciuti dalla regione tre Centri di riferimento che erogano prestazioni  delle medicine complementari più utilizzate, in particolare: medicina  tradizionale cinese, omeopatia e fitoterapia. I centri hanno negli anni sempre  più incrementato la loro attività incontrando un crescente gradimento da parte  dei cittadini. L’offerta di salute che essi hanno proposto si è rivelata  efficace, e i medici del SSR toscano si sono dimostrati progressivamente più  aperti alla collaborazione e alla considerazione anche di queste risorse  terapeutiche, come testimonia una recente indagine effettuata dall’ Agenzia  Regionale di Sanità della Toscana presso più di 2000 medici di medicina  generale. 
  A tale esperienza si ispira anche il presente disegno di  legge.  
  Appare infatti inderogabile che il legislatore consideri in  maniera compiuta e definitiva tale materia, che si giunga ad una normativa che  favorisca lo sviluppo di tali medicine, patrocini una adeguata ricerca  scientifica, promuova la progressiva integrazione nel SSR, primariamente per  quelle medicine complementari più utilizzate dai cittadini e che vengono già  erogate dai servizi pubblici regionali. Tale normativa è urgente anche per  tutelare pienamente i cittadini utenti di queste medicine affinché,  all’aumentare della domanda e della offerta di salute, sia possibile vigilare  per evitare i casi di abuso della professione. 
  Va peraltro evidenziato che, seguendo un criterio di  gradualità, la regolamentazione introdotto dal presente disegno di legge si  limita alle medicine non convenzionali maggiormente praticate, di più lunga  sperimentazione e per la quali esiste ormai una abbondante letteratura  scientifica, vale a dire omeopatia, agopuntura e fitoterapia. Tale precisazione  è doverosa poichè c'è la consapevolezza che oltre a queste discipline ve ne  sono altre, forse altrettanto efficaci per specifiche patologie. Tali  discipline, peraltro, non vengono qui prese in considerazione poiché non vi è  un sufficiente consenso da parte degli operatori sanitari del SSN e degli  ordini professionali. Ciò non esclude, ovviamente, che successivamente, con il progredire  delle conoscenze sia teoriche che sperimentali, altre metodiche non possano  aggiungersi a quelle per cui si propone il riconoscimento. 
  L'art. 1 definisce i principi generali ed i diritti tutelati  dalla presente legge. L'art. 2 individua quali sono le medicine complementari  il cui impiego si intende disciplinare e la cui funzione riconoscere. Lart. 3  detta le norme di carattere disciplinare e organizzativo per rendere possibile  il pieno utilizzo da parte di medici e pazienti delle medicine complementari.  Demanda infine alla Giunta provinciale il compito di emanare apposito  regolamento attuativo stabilisce i criteri per il riconoscimento delle  professionalità che già operano (o stanno acquisendo i relativi titoli  professionali) nel campo delle medicine complementari. Prevede in particolare  un periodo transitorio di tre anni per consentire di non vanificare titoli già  acquisiti o studi già avviati. L'art. 4, infine, definisce i criteri per il  riconoscimento degli istituti di formazione, facendo salvi, ovviamente, i  titoli di studio rilasciati dalle Università di medicina e veterinaria. 
Cons. Roberto Bombarda 
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            Disegno di legge  
                          Art. 1 
            Principi fondamentali 
                          1. La Provincia autonoma di  Trento garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente  e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di  deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra  medico e paziente. 
             2. La Provincia tutela  l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute in  questa legge e nel quadro delle competenze ad essa assegnate, e riconosce il  diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici  delle discipline di cui all'articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato ai  medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti. 
                          Art. 2 
            Medicine complementari 
                          1. Le  disposizioni normative di questa legge riguardano le seguenti medicine  complementari: 
              a) agopuntura; 
              b) fitoterapia; 
            c) omeopatia. 
                          Art. 3 
            Elenchi dei medici esercenti medicine complementari 
                          1. Gli ordini dei  medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti  istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di  cui all'articolo 2. 
                          2. Possono  iscriversi agli elenchi di questo articolo i medici chirurghi, gli odontoiatri,  i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti,  rispettivamente, dalle lettere a) e b) del comma 3. 
                          3. la Giunta provinciale, con  regolamento di attuazione di questa legge, d’intesa con gli ordini  professionali di cui al comma 1, definisce: 
                          a) i criteri e i  titoli sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi,  odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine  complementari di cui all'articolo 2; 
                          b) le norme per  il riconoscimento dei titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in  vigore di questa legge; 
                          c) i criteri di  accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria nelle  singole discipline di medicina complementare previste dall'articolo 2, fermo  restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti  rilasciati dalle università ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15  maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività  amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); 
                          d) le modalità di  istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione  abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini di questa legge ed il  relativo monitoraggio. 
                          Art. 4 
            Formazione 
                    1. Gli istituti  pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano  nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso  idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'articolo 3,  comma 3, lettera c), possono ottenere l'iscrizione all'elenco degli istituti di  formazione accreditati dalla Provincia, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera  d); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.  |