Trento, 3 novembre 2006  
            Disegno di legge  
“Modifiche alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4   
(Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
            dell'agricoltura biologica  
            e della 
            contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati),   
            relative alle PIANTE OFFICINALI” 
            Relazione 
            Negli ultimi decenni la legislazione provinciale in materia  di agricoltura è stata costantemente aggiornata ed adattata alle trasformazioni  colturali e produttive dell'agricoltura di montagna, tentando anche di recuperare  e tutelare tradizioni o di valorizzare settori di nicchia. I risultati si sono  visti ed in particolare sono state inserite nel circuito produttivo aree in  passato emarginate o poco sfruttare. Basti citare le norme sull'agricoltura  biologica, sui piccoli frutti, ecc.  
             Il presente disegno di legge si colloca in questo filone di  interventi rendendo possibile la coltivazione, il confezionamento e la diretta  commercializzazione al minuto di piante officinali coltivate nelle aziende  agricole, in particolare in zone di montagna ed in aziende a coltivazione  biologica, ove non sussiste il rischio di contaminazione da fitofarmaci.  
                          L'esigenza è stata manifestata, ad esempio, da aziende e  singoli coltivatori della Val di Gresta, ma potrebbe riguardare anche molte  altre zone del territorio provinciale, ove l'agricoltura si integra con il  turismo ed è già sviluppata la vendita diretta di prodotti da parte degli  agricoltori ai consumatori finali.  
            “Una pianta officinale – così riporta l’enciclopedia on-line  Wikipedia - è un organismo vegetale, usato nelle officine farmaceutiche per la  produzione di specialità medicinali. Sono considerate piante officinali piante  medicinali, aromatiche e da profumo inserite negli elenchi specifici e nelle  farmacopee dei singoli paesi. Il numero ed il tipo di piante officinali varia  da paese a paese a seconda delle differenti tradizioni. Il più comune utilizzo  di piante officinali è quello di correttori del gusto: molti farmaci o  preparati farmaceutici hanno originariamente un gusto sgradevole che quindi  viene "corretto" con l'aggiunta di sostanze di origine vegetale. Le  piante officinali, ad esempio, sono quelle usate per conferire ad uno sciroppo  o a caramelle il gusto di fragola, arancia, limone, etc. Nel linguaggio comune  spesso si sovrappone l'uso dei termini pianta medicinale con pianta officinale,  termini che legalmente indicano due diverse entità; il termine officinale è un  termine più ampio ed esclusivamente procedurale, indica cioè quelle piante  inserite all'interno di elenchi ufficiali come utilizzabili dalle officine  farmaceutiche, a prescindere dal fatto che queste piante abbiano o meno  proprietà di tipo medicinale. Il termine pianta medicinale indica invece quelle  piante che contengono sostanze utilizzabili direttamente a scopo terapeutico o  come precursori in emisintesi che portino a sostanze attive. E' quindi chiaro  che una pianta può essere officinale in un paese e non in un altro, a seconda  delle regolamentazioni, ma essa sarà una pianta medicinale a prescindere dalle leggi. L'erboristeria  è invece un'antica arte che si occupa della conoscenza delle piante (erbe,  piante medicinali, officinali, aromatiche e spezie), della loro coltivazione,  raccolta, conservazione e commercio a scopi terapeutici (fitoterapia, galenica  tradizionale), cosmetici o nutritivi. Sin dalla notte dei tempi le erbe  venivano raccolte e preparate per sostenere il benessere e la salute dell'uomo.  Inoltre, la loro presenza all'interno di antiche tombe è un indizio che a loro  venivano attribuiti poteri magici e soprannaturali. La conoscenza riguardo i  trattamenti era trasmessa da una generazione all'altra. Fu nel 3.000 a. C. che  comparvero i primi scritti; il più antico è il Papiro Ebers che elenca molte  piante, consigli per un loro utilizzo adatto, incantesimi e magie. Nel quarto  secolo a.C. Aristotele sosteneva che le piante possedevano un'anima; fu con  Ippocrate (460 a.C.) che la scienza cominciò a separarsi dalla magia. Col  passare dei secoli il fiorire del commercio portò la ricchezza di nuovi studi e  nuove conoscenze. Questo patrimonio culturale, iniziato con l'uso sperimentale  delle piante da parte delle popolazioni primitive, è utilizzato dalla scienza  moderna che, con i suoi mezzi di ricerca atti ad isolare i principi attivi e ad  individuare i meccanismi d'azione delle erbe, ha determinato la nascita di una  "nuova erboristeria".  
                          L'erboristeria tradizionale era prerogativa delle  casalinghe. Esse coltivavano spezie ed erbe medicinali nei loro orti o le  raccoglievano allo stato selvaggio. Le usavano fresche o le conservavano  seccandole; oppure estraevano le sostanze mettendole in infusione in vino o  grappa. Preparazioni galeniche sofisticate venivano preparate da persone  specializzate o farmacisti. I loro fornitori erano erboristi che per lo più raccoglievano  erbe allo stato selvatico.  
                          L' Erboristeria moderna nel corso dell'industrializzazione  sociale, è stata modernizzata. La raccolta selvatica d'un tempo è stata  sostituita da coltivazioni agricole specializzate in erbe e medicinali.  Fornivano e forniscono i loro prodotti alle industrie alimentari, cosmetiche,  erboristiche e farmaceutiche. L'industria li elabora in: integratori  alimentari, prodotti salutistici, cosmetici, prodotti erboristici e  fitoterapici, farmaci.  
                          La fitoterapia era ed è, da sempre, una forma terapeutica. È  adottata da medici dotti, naturopati, terapisti alternativi e complementari,  guaritori e da persone senza formazione medica. Prodotti industrialmente  fabbricati sono reperibili in ogni farmacia, naturalmente dall'erborista e certi  persino nei supermercati. La Fitoterapia è la disciplina medica che si serve  delle piante e dei loro derivati per scopi medico-terapeutici. Tanti farmaci  (si stima ca. 1/3, con tendenza all' aumento) si basano originalmente su  sostanze sintetizzate da piante e non in laboratorio.  
                          Nella medicina popolare i rimedi fitoterapici sono il  rimedio. Il tesoro di ricette è immenso. La raccolta di piante medicinali  selvatiche richiede anzitutto precise conoscenze botaniche ed ecologiche. Non  ci vuole una formazione ampia riguardo la conoscenza di molte piante”.  
                          La coltivazione di piante officinali, peraltro non è  preclusa nemmeno con le norme vigenti, ma non è possibile, senza un controllo  di un erborista procedere al confezionamento in taglio tisana in azienda agricola.  
                          Obiettivo di questo articolo – che si ispira ad analoga  esperienza sperimentata con successo nella vicina provincia di Bolzano – è  proprio quello di ovviare con opportune norme regolamentari ed adeguata  formazione professionale a questo ostacolo. È infatti evidente che la  coltivazione di poche varietà di erbe, la cui coltura rientra nella tradizione  secolare locale, non comporta la necessità di conoscenze erboristiche di  livello universitario e così dicasi per il confezionamento. Peraltro, proprio  per assicurare la massima sicurezza, il regolamento di attuazione imporrà ogni  prescrizione utile ad evitare rischi per il produttore ed il consumatore.  
                          Poiché diversi agricoltori locali hanno già frequentato in  questi ultimi anni specifici corsi di formazione professionale promossi dalla  vicina Provincia di Bolzano, ove questa pratica colturale è stata positivamente  sperimentata e normata, si è ritenuto ragionevole ritenere validi i corsi di  aggiornamento professionale frequentati in tale contesto, rendendo così  possibile un rapido avvio di questa nuova attività.  
                          Sì è posto il problema di una razionale collocazione di  questa norma, composta di un unico articolo, nell'ambito delle molte leggi  vigenti in materia di agricoltura. È parso logico inserirla nella legge  provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina  dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente  modificati) poiché pur trattandosi di una legge di incentivi e sostegni  finanziari all'agricoltura, comprende anche disposizioni sostanziali in  particolare riferite all'agricoltura biologica, che, in qualche misura, sono  attinenti alla materia in questione. In ogni caso tale soluzione appare più  ragionevole rispetto all'approvazione di una micro-legge, soluzione  sconsigliata dalle norme e dagli indirizzi sulla legistica. Peraltro in sede di  ulteriore esame potranno essere valutate eventuali più opportune collocazioni.  
                          L’articolo 1 afferma che la Provincia, nel rispetto della  normativa comunitaria vigente, disciplina con regolamento la coltivazione, la  raccolta, la lavorazione, la preparazione, il confezionamento e il commercio  delle piante officinali. Per esercitare queste attività l’agricoltore  produttore diretto, singolo o associato, dev’essere in possesso di un attestato  di frequenza a un corso di qualificazione professionale. Sono considerati  validi gli attestati di frequenza a corsi aventi analoghe caratteristiche  organizzati dalla Provincia di Bolzano. L’articolo si occupa anche delle sanzioni  previste per le violazioni del regolamento, delle competenze dei sindaci e  della tutela dell’igiene e dell’incolumità pubblica.  
            cons. Roberto Bombarda 
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            Disegno di legge 
            Art. 1 
            1. Dopo l'articolo 43 bis della legge provinciale 28  marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura  biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati), è  inserito il seguente: 
            “Art. 43 ter 
              Coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali 
             1. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente la  Provincia disciplina con regolamento la produzione, la trasformazione, il  controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli  agricoltori produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la  raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il  confezionamento e il commercio delle piante officinali. Il regolamento  comprende le disposizioni necessarie a tutelare la sanità e l'igiene pubblica. 
            2. Per produrre, trasformare, controllare e vendere al  pubblico erbe officinali l'agricoltore dev'essere in possesso di un attestato  di frequenza a un corso di qualificazione professionale. Il corso di  qualificazione professionale per coltivatori di piante officinali è organizzato  dalla Provincia con le modalità stabilite dal regolamento. Sono considerati  validi, ai fini di questo comma, gli attestati di frequenza a corsi aventi  analoghe caratteristiche organizzati dalla Provincia di Bolzano o da altre  regioni. 
            3. In caso di violazioni del regolamento si applica la  sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. 
            4. In caso di violazione reiterata il sindaco del comune  competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e  vendita al pubblico per un periodo compreso fra sei mesi e un anno. Se  successivamente viene accertata un'altra violazione della stessa specie o la  reiterazione è specifica il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un  periodo non inferiore a tre anni e non superiore ai dieci anni. 
             5. Se dal fatto deriva pericolo per l'igiene e la sanità  pubblica il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività. 
           6. Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e  nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura si applicano  le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in  materia.”  |