Trento, 8 febbraio 2008 
            DISEGNO DI LEGGE 
«DISCIPLINA DELLE SPESE 
            DI PROPAGANDA ELETTORALE 
            PER L’ELEZIONE DEL  
            CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO» 
             
RELAZIONE 
Questa proposta di legge ha lo scopo di rendere trasparenti  i costi della campagna elettorale per l'elezione del presidente della Giunta e  del Consiglio provinciale. 
In realtà esistono già delle disposizioni frammentarie –  derivanti sia dal Regolamento interno sia da norme statali – che consentono di  conoscere, almeno parzialmente, l'ammontare delle spese di una campagna  elettorale, tuttavia, sfuggono a qualsiasi obbligo di rendicontazione – e  quindi di trasparenza – le spese sostenute dalla stragrande maggioranza dei  candidati, considerando il fatto che l'obbligo di dichiarare le spese sostenute  per la campagna elettorale riguarda sostanzialmente i candidati eletti ed i  partiti/movimenti che eleggono almeno un consigliere ed intendono accedere al  rimborso delle spese sostenute, erogato dallo Stato. 
In realtà la stragrande maggioranza del candidati  (all'incirca il 90%) ed alcune formazioni politiche che presentano candidati ma  non eleggono nessun consigliere, sfuggono a qualsiasi obbligo di  rendicontazione. 
Questa proposta, dunque, impone un obbligo generalizzato di  rendicontazione delle spese sostenute, sia da parte dei partiti o movimenti, ed  in particolare da parte di quelli che in base alle norme vigenti non presentano  alcun rendiconto, sia da parte di ciascun candidato, indipendentemente dal  fatto che sia stato eletto o meno. Peraltro dall'obbligo di rendicontazione  sono esonerati coloro i quali si avvalgono esclusivamente di servizi e mezzi  messi a disposizione da parte del partito per il quale si candidano. Per  costoro – e probabilmente si tratta di molti candidati che sanno di avere poche  possibilità di essere eletti – è sufficiente dichiarare di non aver sostenuto  spese in proprio e di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi e servizi messi a  disposizione dalla forza politica di appartenenza. 
Va chiarito che scopo di questa proposta non è tanto quello  di incidere sulla tipologia di spesa, essendo evidente che ciascun candidato è  libero di utilizzare le risorse investite nel modo che ritiene più efficace per  conseguire il successo nella competizione elettorale, quanto di rendere  evidente il costo complessivo della campagna elettorale di ciascun candidato –  eletto o non eletto – e di ciascuna forza politica. Per tale ragione si propone  che il rendiconto sia articolato secondo i criteri e le voci di spesa elencati  dalla legge 515/1993, criteri abbastanza flessibili che tuttavia consentono di  capire ed eventualmente verificare, l'entità della spesa sostenuta. 
Il secondo obiettivo di questa proposta di legge è quello di  contenere entro limiti ragionevoli le spese della campagna elettorale. Si  tratta di una norma, per certi versi, “anticorruzione”. E' evidente, infatti,  che chi si candida investirà una somma ragionevole in rapporto a quanto, in  caso di elezione, riterrà di poter ricavare nel corso della legislatura. Poiché  è interesse generale garantire l'indipendenza di ciascun eletto e, in  particolare, l'autonomia da lobby e sostenitori, più o meno occulti, che ne  finanziassero la campagna elettorale con somme ingenti in cambio di favori in  caso di elezione, ne consegue che è opportuno fissare un tetto di spesa che  ogni candidato è obbligato a rispettare. 
Per l'individuazione dei limiti di spesa si è fatto  riferimento, grossomodo, a quelli individuati dalla legislazione statale, per  quanto riguarda le forze politiche – un euro per ciascun elettore iscritto alle  liste elettorali -, ed a quelli previsti per i candidati nei collegi  uninominali per quanto riguarda il limite per ciascun candidato. 
Essendo peraltro evidente che le spese per la campagna  elettorale sostenute dai singoli candidati sono molto differenti a seconda  delle opportunità di elezioni – chi si candida nelle liste dei partiti maggiori  ha più probabilità di essere eletto e quindi è maggiormente motivato a  personalizzare la propria propaganda politica – e non potendo ovviamente  discriminare fra i candidati dei partiti minori e quelli dei partiti maggiori,  il limite di spesa proposto per ciascun candidato tiene conto delle esigenze di  spesa di chi nella campagna elettorale non beneficia di sostegno da parte del  partito o della formazione politica per la quale si candida, ma deve provvedere  il proprio alla gran parte delle spese elettorali. Il limite di 0,10 Euro per  elettore, sembra sufficiente per consentire a ciascun candidato di svolgere una  campagna elettorale efficace. 
Per quanto riguarda le candidature alla carica di Presidente  pare ragionevole fissare il limite in misura uguale a quello previsto per il  singolo partito o movimento. A differenza infatti della campagna elettorale del  singolo candidato alla carica di consigliere, che generalmente concentra la  propria campagna elettorale in aree circoscritte della provincia (la valle di  provenienza, il settore professionale, ecc.) il candidato alla carica di  presidente, come ogni forza politica, deve far pervenire e coinvolgere nella  propria azione di propaganda elettorale l'intero corpo elettorale e quindi i  costi inevitabilmente sono superiori. 
Tanto chiarito sugli obiettivi di questa proposta di legge,  concludo illustrando i singoli articoli che la compongono. 
L'art. 1 introduce l'obbligo di rendicontazione delle spese  sostenute per la campagna elettorale da parte dei candidati alla carica di  consigliere, dei candidati alla carica di Presidente e dei partiti e movimenti  politici. Per i candidati alla carica di consigliere il limite di spesa è  fissato in 0,10 euro per ogni elettore iscritto alle liste elettorali; per i  candidati alla carica di Presidente e per ciascun partito o movimento politico  il limite è di 1 euro per elettore. 
L'art. 2 individua la tipologia delle spese. 
L'art. 3 stabilisce le modalità di rendicontazione e di  pubblicità dei rendiconti medesimi. In particolare affida al presidente del  Consiglio provinciale il compito di effettuare i controlli sui rendiconti e di  curarne la pubblicizzazione. 
L'art. 4 introduce le sanzioni pecuniarie in capo a coloro  che omettono di presentare il rendiconto delle spese elettorali. 
L'art. 5, infine, introduce l'esenzione dell'obbligo di  rendiconto per coloro i quali, in base a disposizioni di legge vigenti, già ora  sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese elettorali sostenute. 
cons. Roberto Bombarda 
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DISEGNO DI LEGGE 
            Art. 1 
            Limiti di spesa 
            1. I candidati, i partiti e i movimenti politici che  presentano candidature per l'elezione del presidente e del Consiglio della  provincia autonoma di Trento sono tenuti a non superare i limiti di spesa  stabiliti nei commi successivi. 
            2. Ciascun candidato non può superare la spesa di euro  0,10 moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per  l'elezione del Consiglio provinciale. 
            3. Ciascun partito o movimento politico e ciascun  candidato alla carica di Presidente non possono superare la spesa di euro 1  moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione  del Consiglio provinciale. 
            Art. 2 
            Tipologia delle spese elettorali 
            1. Le spese elettorali rilevanti ai fini della presente  legge sono quelle indicate dal comma 1 dell'art. 11 della legge 10.12.1993, n.  515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei  deputati e al Senato della Repubblica). 
            Art. 3 
            Rendicontazione 
            1. Entro sessanta giorni dalla prima convocazione del  Consiglio provinciale il candidato, il Presidente o il Segretario del partito o  movimento politico che ha presentato candidature per l'elezione del Consiglio  provinciale ed il candidato alla carica di Presidente sono tenuto a depositare  presso la Presidenza del Consiglio provinciale, un rendiconto delle spese  sostenute per la campagna elettorale. 
            2. Nei trenta giorni successivi, il Presidente del  Consiglio accerta che le spese di ciascun candidato, di ciascun partito o  movimento politico e di ciascun candidato alla carica di Presidente non  superino i limiti massimi previsti dall'art. 1. 
            3. Il Presidente del Consiglio cura la pubblicazione  dei rendiconti sul Bollettino ufficiale della Regione o sul periodico del  Consiglio provinciale o sul sito web del Consiglio. 
            4. I candidati che si sono avvalsi, per la propria  propaganda elettorale, esclusivamente di mezzi e servizi messi a disposizione  dal proprio partito o movimento politico di appartenenza dichiarano al  Presidente del Consiglio tale circostanza e sono esonerati dal presentare la  rendicontazione prevista dal presente articolo. 
            5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dei  rendiconti, qualsiasi elettore può trasmettere al Presidente del Consiglio  eventuali osservazioni rilevanti ai fini della presente legge. Entro i  successivi sessanta giorni il Presidente del Consiglio accerta che candidati e  partiti o movimenti politici non abbiano superato i limiti massimi di spesa  ammessi ovvero commina le sanzioni di cui al successivo articolo. 
            Art. 5 
            Sanzioni 
            1. In caso di omessa o tardiva presentazione della  rendicontazione, il Presidente del Consiglio, previa contestazione al  candidato o al Presidente del partito o movimento politico, commina  la sanzione amministrativa da euro 2000 a euro 20000. 
            2. In caso di dichiarazione non corrispondente al vero  Il Presidente del Consiglio, previa contestazione al candidato o al Presidente  del partito o movimento politico, commina la sanzione da euro 1000 a euro  10000. 
            Art. 6 
            Esenzioni 
            1. Fermi restando i limiti di spesa previsti dall'art. 1, i  partiti o i movimenti politici che, ai fini dell'attribuzione del rimborso per  le spese elettorali previsto dalla legge 3.6.1999, n. 157 (Nuove norme in  materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e  abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai  partiti e movimenti politici) presentano il rendiconto delle spese sostenute  per la campagna elettorale con le modalità previste dall'art. 8 della legge  2.1.1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai  movimenti o partiti politici) non sono tenuti a presentare il rendiconto di cui  all'art. 3. 
            2. Il Presidente o il Segretario del partito o  movimento politico che intende avvalersi di tale facoltà dichiara, entro i  termini previsti dal comma 1 dell'art. 3, al Presidente del Consiglio, che la  rendicontazione delle spese per la campagna elettorale verrà trasmessa al  Presidente ovvero al tesoriere nazionale del partito o movimento politico, per  la successiva presentazione al Presidente della Camera dei deputati ai sensi  dell'art. 8 della legge 2.1.1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della  contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici) e comunica,  contestualmente, l'ammontare totale delle spese sostenute. 
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