Trento, 6 febbraio 2012
disegno di legge
Integrazione dell'articolo 14 della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell’autonomia
del Trentino), in materia di nomine
RELAZIONE
Questo disegno di legge – composto di un unico articolo – ha lo scopo di colmare una lacuna, probabilmente involontaria, contenuta nella legge di riforma del governo dell’autonomia. Affronta una questione – quella delle nomine degli amministratori nelle società ed enti pubblici – su cui vi è particolare attenzione da parte dell’opinione pubblica perché investe al tempo stesso questioni di trasparenza e di competenza nell’amministrazione dell’ingente patrimonio pubblico e nella fornitura di servizi affidati ad enti e società riconducibili in tutto o in parte prevalente a proprietà pubblica.
Peraltro il Consiglio provinciale, fin dagli anni ’80 – sostanzialmente con il venir meno, almeno formalmente, del potere assoluto in capo fino alle elezioni del 1978 ad un unico partito, la Dc – aveva approvato una legge (n. 21/1980) con la quale si tentò di stabilire criteri e procedure “oggettive” per la selezione degli amministratori pubblici, nominati da Giunta e Consiglio negli enti pubblici provinciali e nelle società controllate. Dopo un trentennio di applicazione di quella legge, con la riforma del 2010 la materia è stata regolata in modo più rigoroso ed aderente alla mutata sensibilità dell’opinione pubblica ed alla maggiore incidenza nell’economia provinciale che via via hanno assunto gli enti pubblici o a rilevante partecipazione pubblica nella fornitura di servizi o nell’amministrazione del patrimonio pubblico.
Con la riforma del governo dell’autonomia, che prevede, nel tempo, un consistente trasferimento agli enti locali ed alle comunità di valle dei compiti di gestione dei servizi, anche (o forse soprattutto) avvalendosi di enti o società partecipate, si pone la medesima esigenza di trasparenza e di competenza nella nomina degli amministratori, evitando il riprodursi, per quanto possibile, di fenomeni di scarsa trasparenza e incerta competenza gestionale.
La norma che si sottopone al vaglio del Consiglio provinciale intende dunque modificare la legge 3 del 2006 nel senso di rendere applicabili anche alle nomine che verranno effettuate dalle Comunità di valle le stesse regole che si applicano per quelle effettuate dalla Provincia, prevedendo che gli Statuti delle Comunità siano adeguati ai principi ed alle regole della legge 10.
Cons. Roberto Bombarda |
Disegno di legge
Art. 1
Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino)
1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:
"c bis) i criteri e le procedure per le nomine di competenza della comunità, recependo i principi contenuti nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)";". |