Roberto Bombarda - attività politica e istituzionale | ||||||||||||||||||||||||||||
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Trento, 22 settembre 2006 Il 27/09/05 il Comune di Tione ha autorizzato la ditta Mazzotti Romualdo Spa alla ricerca di un giacimento per la coltivazione in sotterraneo di materiale calcareo sulla p.f. 1502/2 in località San Giovanni C.C. Saone di proprietà dell’ASUC di Saone. Sulla stessa richiesta, mirata a compiere un carotaggio suborizzontale profondo 150 metri, aveva espresso parere favorevole in data 31/08/05, subordinatamente all’osservanza di una serie di prescrizioni, il Comitato tecnico interdisciplinare istituito presso il Servizio Minerario della PAT ai sensi della LP 4/3/1980 n. 6 e s.m. Tra le prescrizioni vi era quella che prevedeva che “i risultati della ricerca devono essere trasmessi ogni trimestre alla Giunta provinciale tramite il Servizio minerario”. Nella stessa delibera, il Comitato tecnico precisava che “contrariamente a quanto stabilito nella deliberazione dell’ASUC di Saone n. 17/2005, di data 30 giugno 2005, l’art. 18 della LP 6/1980 e s.m. prevede che se i risultati della ricerca sono favorevoli e se è stato provveduto alla modifica del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali individuando il giacimento, il titolare della ricerca ha diritto ad ottenere la concessione alla coltivazione della cava per la durata massima di 9 anni”. Il sondaggio è stato quindi eseguito dalla ditta Imprefond srl nel periodo tra i 3/11/05 ed il 28/11/05. Nella relazione tecnica di variante redatta nel luglio 2006, prodotta dall’impresa richiedente a corredo della “domanda di ricerca di un giacimento di calcare per la produzione di aggregati”, si legge che la ricerca dovrà svilupparsi con l’esecuzione di una galleria per una profondità di 50 metri ed una larghezza di 8 metri. I lavori della galleria di ricerca e sondaggi collegati saranno completati entro il 2007 ed entro la primavera 2008 sarà fornita la relazione tecnica sui risultati. Dalla relazione geologica preliminare si apprende che il sondaggio compiuto ad una quota di circa 500 metri ha avuto uno sviluppo di 145 metri. Durante l’esecuzione del sondaggio sono state intercettate tre venute idriche significative, l’ultima delle quali “si è rivelata molto importante”. Intercettata attorno a quota 90, presenta una portata stimata in prima approssimazione nell’ordine di circa 15-18 l/sec. Le analisi successive hanno mostrato parametri denotanti un’acqua con mineralizzazione media ed un pH neutro, leggermente basico. Nelle conclusioni si afferma che l’ammasso roccioso si presenta di buona qualità e tale da permettere probabilmente un limitato ricorso ad interventi di sostegno e si afferma che è stata verificata la fattibilità di una geometria di scavo a camere di 17 metri di altezza e 8 metri di larghezza intervallate tra loro da setti di 8 metri di larghezza. Poiché l’acqua è un bene limitato, che se viene deviato o utilizzato da una parte non potrà più essere usato da un’altra, si ritiene che sia necessario procedere con molta cautela al suo utilizzo. Pertanto, nel caso di ritrovamento di nuove sorgenti, occorre valutare attentamente, se possano essere correlate o meno con fonti di approvvigionamento di acquedotti, ovvero se ed in quale modo le loro acque possano avere funzioni dirette od indirette con l’ambiente e con le attività umane dell’area interessata. Posto che a prescindere dall’esito delle ricerche e pur riconoscendo i diritti ex legge al richiedente la concessione è prioritariamente importante riaffermare come le sorgenti d’acqua debbano essere soggette alla massima tutela – vista la crescente rarità di questa risorsa ed il suo insostituibile valore di bene pubblico – ed il loro utilizzo debba opportunamente andare a vantaggio dell’intera collettività, tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere provinciale interroga la Giunta provinciale per sapere se: 1. le sorgenti d’acqua intercettate nel corso dell’indagine tecnica mirata alla ricerca di un giacimento di calcare per la produzione di aggregati debbano essere oggetto di specifica tutela nell’ambito dei lavori di escavazione; 2. condivida il principio per il quale, nell’eventuale concessione alla coltivazione della cava, il diritto allo sfruttamento delle sorgenti d’acqua, bene di proprietà ed uso collettivo per antonomasia sempre più raro, debba rimanere di esclusiva disponibilità pubblica ovvero se possa essere concesso al richiedente della concessione mineraria ed a quali condizioni se non intenda prescrivere accertamenti al fine di valutare che le acque intercettate non alimentino o interessino anche parzialmente prese di acquedotti pubblici. Cons. prov. dott. Roberto Bombarda
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